STATUTO

UNIVERSITA’ POPOLARE CATTOLICA

Associazione Promozione Sociale – ETS

Titolo I – Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, l’ Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA ” e può essere indicata anche in acronimo “UNIPOC”, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla suddetta denominazione potrà essere aggiunta anche la specifica “Ente del Terzo Settore”, in acronimo “ETS”, senza che questo richieda la modifica del presente Statuto.

L’Associazione si pone in continuità ideale e culturale, seguendone i principi ed i valori fondanti, con precedenti storici delle Università Popolari italiane.

L’ Associazione è promossa dal Pontificio “Institut Missionnaire des Amis du Christ” (IMAC) che si fa garante per essa davanti alla Chiesa.

La sede della Associazione è in Roma alla Via Boezio 4/C. Il trasferimento della Sede Legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione, e non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 Art. 2 Finalità , Principi e valori

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” ha scopi culturali e scientifici, sportivi e socio-assistenziali e soprattutto ha lo scopo di svolgere attività di formazione permanente, offrendo un modello formativo di alta qualità didattica e professionale attraverso la creazione e il trasferimento di conoscenze e competenze nel campo delle culture linguistiche, delle scienze sociali ed ambientali, e delle professioni.

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” agisce precipuamente nel campo dell’educazione attraverso un’offerta organica di opportunità educative non formali. Le attività, che sono culturali, formative, comunicative ed educative, riguardano i vari ambiti del sapere e sono finalizzate a promuovere l’insegnamento e la diffusione della cultura cristiana attraverso la ricerca e l’approfondimento della Rivelazione, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa, formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo, creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed esistenziali dell’uomo e impregnino di spirito evangelico la società.

L’azione dell’ “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA”  è rivolta a tutti i cittadini in età adulta, ma anche agli studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che per quelli dei Paesi dell’Unione Europea e dei cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti.  

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 18 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” può aderire ad Associazioni Nazionali di Università Popolari o Università per la formazione degli Adulti, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo.

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

I principi e i valori che ispirano e guidano l’“UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA”  al compimento della sua missione sono quelli propri dell’umanesimo cristiano e definiscono la sua fisionomia istituzionale. Tali principi formano il quadro di riferimento delle sue attività e, in modo non esaustivo, si possono riassumere nei seguenti:

– la centralità della persona, per la sua dignità di creatura fatta ad immagine di Dio e redenta come

figlio di Dio;

– la formazione integrale e personalizzata;

– l’armonia tra fede e ragione;

– la ricerca della verità e della sapienza;

– l’interculturalità;

– il dialogo con la cultura contemporanea;

– il senso ecclesiale e di missione;

– il miglioramento continuo.

Art. 3 Durata

La durata della Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall’art. 31 del presente Statuto.

Titolo II – Attività esercitate

Art. 4 – Attività 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 17/2017 e successive modificazioni,avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati. In particolare, per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione, esercita e organizza le seguenti attività e funzioni:

  •  (Lettera d) – Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • (Lettera i) – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • (Lettera k) – Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • (Lettera r) –  Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

 L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” per il perseguimento delle finalità sopraindicate, intende:

– istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Università, Scuole, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

– istituire e gestite corsi per l’orientamento Universitario e professionale, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione culturale e linguistica, di recupero;

– attuare progetti formativi dell’U.E., ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

– sviluppare competenze innovative ed attualizzate ai nuovi scenari mondiali che vanno via via manifestandosi;

– curare l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche, private e aziendali;

– promuovere corsi per l’apprendimento di lingue straniere da parte di cittadini, corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc. per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l’interscambio turistico-culturale, promuovere corsi per l’educazione agli adulti;

– l’ Associazione sostiene il principio di pari opportunità fra donne e uomini, fra popoli e culture diverse, impegnandosi nella diffusione e attuazione di tali valori, senza alcun tipo di discriminazione sociale, promuove inoltre progetti rivolti o realizzati con persone diversamente abili, promuovendo l’organizzazione nel suo seno di sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione.

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” potrà inoltre:

– predisporre un centro di documentazione a favore dei Soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;

– curare, in forma diretta e/o in coproduzione, la produzione editoriale di libri, di prodotti multimediali, nonché la distribuzione;

– promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica ecc, da finalizzarsi a fini socioculturali;

– avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;

– favorire l’estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;

– promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;

– proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi statutari;

– attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;

– contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

– avanzare proposte al Parlamento, agli Enti Pubblici locali quali Consigli Comunali e Circoscrizionali, Assessorati alla Cultura delle Regioni o della Amministrazione Provinciale, Provveditorato agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole ed Istituti, per una adeguata concordata programmazione socio-culturale sul territorio;

– garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;

– istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse dimostrazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;

– esplicare la propria opera anche attraverso l’interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei;

– attivare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;

– occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all’ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l’associazione stessa;

– costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” potrà pure:

– dare risposta alle istanze di formazione del territorio e favorire la formazione in aula non solo con finalità didattiche verso gli studenti ma anche strumentali, finalizzati all’apprendimento ed all’utilizzo dell’e-learning;

– indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose, comprese le Curie Vescovili;

– promuovere ogni forma di turismo sociale;

– organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;

– utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;

– encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell’Associazione; istituire Albi onorifici; rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari;

–  esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Per raggiungere le finalità sopra esposte, l’Associazione si pone come mezzi principali:

  1. a) l’offerta di una formazione organica e qualificata nelle discipline ecclesiastiche e in quelle a loro connesse, fondata sui – e ispirata ai – principi dottrinali del Magistero della Chiesa, che conserva e trasmette autenticamente il Vangelo e il patrimonio della fede;
  2. b) lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica nelle scienze ecclesiastiche e in quelle ad esse connesse, favorendo l’interdisciplinarietà e il contatto assiduo tra docenti e studiosi delle diverse discipline dell’Ateneo e di altre Università, con una speciale attenzione ai temi di maggiore rilievo per la missione della Chiesa nel mondo, così come ai principali temi di interesse per la società;
  3. c) la promozione di attività che aiutino a far presente la Chiesa nel mondo della cultura ed ad approfondire, alla luce della Rivelazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività accademiche;
  4. d) la disponibilità al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali e la stretta comunione con la gerarchia ecclesiastica, nell’opera dell’evangelizzazione e della nuova evangelizzazione.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati come stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 6 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Art. 8 – Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’ Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Associazione iscrive in un apposito registro i volontari non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate la Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III – Funzionamento

 Art. 9 – Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario della Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 – Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet della Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.11 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:

  • dai beni mobili e immobili di proprietà;
  • dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  • da donazioni, erogazioni, lasciti;
  • da quote di partecipazioni societarie;
  • da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • dal fondo di riserva;
  • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Con riferimento al patrimonio esistente si rimanda a quanto stabilito all’art. 31, nell’ipotesi di scioglimento della Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2 del presente statuto.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti, fondazioni, associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altri enti, fondazioni ed associazioni che svolgono attività di interesse generale anche culturale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 31 del presente statuto.

Art.12 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA”  sono costituite:

  • dalle quote annuali di tesseramento dei Soci;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato delle attività connesse alla organizzazione dei corsi di insegnamento, di cui all’art. 5, punto 1;
  • dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Statuto;
  • della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
  • dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali;
  • dai titoli di solidarietà;
  • da attività commerciali marginali.

Art.13 – Libri sociali

L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE CATTOLICA” si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli

eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
  • il registro dei volontari (associati e non associati) in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate previo pagamento delle spese di riproduzione, come determinate dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.14 – Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei Soci deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.15 – Adesione all’Associazione

Possono aderire all’associazione, diventandone Soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, ovvero partecipando ai corsi organizzati dalla Università Popolare, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell’accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. L’anno sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo, in considerazione della principale attività dell’associazione, consistente nella realizzazione di corsi di insegnamento svolgentisi secondo l’ordinario anno accademico (dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo). Conseguentemente, la tessera sociale scade e la conseguente qualifica di associato viene meno al 30 settembre di ogni anno, qualora non dovesse essere rinnovata nei successivi 60 (sessanta) giorni a far data dal 30 settembre. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I Soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive, e straordinarie.

SOCI ORDINARI: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell’U.P.T.M. Come i soci fondatori, quelli ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie contributive e straordinarie.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

SOCI SOSTENITORI E BENEMERITI: Sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie.

SOCI ONORARI: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’U.P.T.M.

Le persona fisiche e giuridiche considerati “sostenitori, benemeriti ed onorari” ricevono la qualifica di socio al solo fine onorifico, pertanto non fanno ne prendono parte alla vita associativa.

L’associazione è disciplinata da un uniforme rapporto e di modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

AFFILIATI AGGREGATI: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all’U.P.T.M. al fine di partecipare alle singole attività da essa promosse. Essi sono tenuti al versamento di una quota contributiva che sarà determinata dal Consiglio direttivo in ragione delle attività didattiche e sociali.

I docenti che intendono espletare l’insegnamento in seno all’U.P.T.M. devono formulare richiesta al Consiglio direttivo aderendo all’Associazione. L’insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese.

Vengono qualificati Soci Collaboratori da parte del Consiglio Direttivo coloro che si impegnano nell’attuazione di specifici progetti o attività dell’associazione. La loro nomina ha una durata non superiore all’anno accademico in cui vengono realizzati i progetti. I Soci Onorari, Benemeriti e Collaboratori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Art. 16 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

  1. a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  2. b) a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni) organizzate dall’Università Popolare, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa;
  3. c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
  4. d) a frequentare i locali dell’associazione destinati allo svolgimento dei corsi;
  5. e) a partecipare alle assemblee;
  6. f) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
  7. g) ad approvare i bilanci;
  8. h) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
  9. i) a prendere visione dei libri sociali.

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, possono entrare a far parte dei Dipartimenti, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

  1. a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
  2. b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
  3. c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
  4. d) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

  1. a) per mancato rinnovo alla scadenza dell’anno sociale;
  2. b) per recesso;
  3. c) per scioglimento volontario dell’Associazione;
  4. d) per decesso;
  5. e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  6. f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

L’associato può sempre recedere dall’associazione anticipatamente alla scadenza dell’anno solare.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Collegio dei Probiviri. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Probiviri;
  • L’Organo di Controllo.

Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 23 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.

Art. 20 L’Assemblea Sociale

E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

  • approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto;
  • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno;
  • nomina e revoca il Consiglio Direttivo.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
  • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione, come previsto dall’art. 18, quarto comma, del presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre tre deleghe oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 21 Elezioni Cariche Sociali.

Tutti gli Organi di cui al precedente articolo 19 durano in carica per la durata stabilita dal presente statuto ed alla scadenza sono rielegibili.

Per l’elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggo elettorale è costituito dal Presidente, da Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

L’elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, in ordine alfabetico, l’elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell’Università Popolare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dall’assemblea.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, l’elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura ed affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell’Università Popolare.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell’organo sociale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da 9 membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, da almeno due anni continuativi, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  1. approva, su proposta del Presidente, il programma annuale dei corsi di cui al precedente art. 5 primo comma, determinando il contributo per l’ammissione e la frequenza;
  2. determina la quota annuale associativa;
  3. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  4. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  5. attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
  6. assegna gli incarichi di lavoro;
  7. approva i programmi di Attività;
  8. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  9. nomina, al proprio interno, il Presidente.
  10. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  11. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
  12. delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
  13. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione; alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere più anziano di età. Successivamente vi provvederà il Presidente eletto ai sensi del successivo articolo 23. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si

riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

E’ eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea Sociale non approva il bilancio d’esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il programma annuale dei corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L’Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.

Art. 25 Il Segretario.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci.

Al Segretario è demandato in particolare la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull’associazione.

Art. 26 Il Tesoriere.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale amministrativa dell’Associazione. Inoltre, avvalendosi anche dell’apporto dei Consiglieri incaricati, cura la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell’Associazione e della funzionalità e rispondenza alle normative tempo per tempo in vigore, dei locali e delle aule ove vengono svolti i corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell’Associazione.

Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio.

Art. 27 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall’assemblea dei soci fra i soci stessi.

I membri del collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l’elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procederà all’elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.

Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due membri. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell’associazione, ovvero di fatti che ne determinino l’indegnità.

Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Nei confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto delle circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dell’attività sociale e dall’esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell’esclusione dall’associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi sociali.

Il Collegio può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti. In tal caso, la decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile. Il procedimento sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 55 Anno Accademico

L’anno accademico decorre dal 1° ottobre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale che a carattere complementare. Eventuali corsi semestrali saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

L’Anno Accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

L’esercizio finanziario va riferito all’anno solare.

L’Anno Accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. L’esercizio sociale (bilancio preventivo e consuntivo) va riferito allo stesso periodo. Per ragioni amministrative esterne viene elaborato un bilancio riferito all’anno solare.

Art. 57 Regolamento

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sarà disposta con regolamento da approvarsi, su proposta del Presidente d’intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato di presidenza.

Art. 28 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 29 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 31 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, con espressa esclusione – ai sensi degli articoli 49 e 50 del d. lgs. 117/2017 – del patrimonio di titolarità dell’Associazione già esistente alla data dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, l’incremento patrimoniale dell’Associazione formatosi successivamente alla data dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che dovesse residuare dalla procedura liquidatoria sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Art. 32 Norma transitoria e Legge Applicabile.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

L’Associazione è regolata dalla legge italiana.

 “Una vita senza conoscenza è una vita a metà. Se non sai, non puoi capire, e se non capisci, che scopo ha vivere?” – Licia Trois